Art. 24.
(Soci e assemblea dei soci).

      1. Sono definiti soci necessari e hanno l'obbligo di concorrere alla formazione del patrimonio:

          a) il Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) la regione in cui ha sede la fondazione;

          c) la provincia in cui ha sede la fondazione;

          d) il comune in cui ha sede la fondazione.

      2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è rappresentato, nell'assemblea dei soci, dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
      3. Il consiglio di amministrazione conferisce la qualifica di socio benemerito a soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi

 

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di personalità giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in denaro di importo non inferiore a 250.000 euro per ciascun anno, finalizzata allo svolgimento dell'attività della fondazione ovvero alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, secondo termini e modalità concordati di volta in volta.
      4. I soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in denaro di importo non inferiore a 10.000 euro annui, sono definiti soci sostenitori.
      5. L'assemblea è costituita da tutti i soci; ad essa partecipano i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.
      6. Il ruolo e le prerogative dell'assemblea dei soci sono definiti dallo statuto.